posto_di_bloccoArticolo 186 del Codice della Strada – Guida sotto l’influenza dell’alcool

Chiunque, ad un posto di blocco delle forze dell’ordine o dopo incidente stradale, venga trovato alla guida in stato di ebbrezza, cioè dopo aver bevuto alcolici, è punito

A) con la sanzione amministrativa di 500 fino 2.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). Ne consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

B) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue anche questa volta la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

C) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La sospensione della patente di guida sarà in questo caso da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, in ogni caso, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. E’ sempre disposta inoltre la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni menzionate sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.

Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino ad un luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

Le ammende previste dalla legge sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Non sottoporsi agli accertamenti tossicologici disposti dalle Forze dell’ordine è sì un diritto, ma che implica la non sottoposizione ad accertamenti obbligatori e quindi la sospensione della patente di guida e la condanna hanno luogo lo stesso.

Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, visita psichiatrica per l’accertamento della sicurezza alla guida e controlli ematici e tossicologici sulle urine, entro sessanta giorni dall’ordinanza. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

Saranno le Commissioni Mediche Locali delle ASL di residenza a gestire le visite mediche. Sarà spedita una lettera di convocazione dove saranno indicati tutti gli accertamenti ai quali la persona dovrà sottoporsi. Solitamente vengono indicati alcuni centri convenzionati, fermo restando che è possibile effettuare tali visite ed esami in tutti i centri accreditati e convenzionati con la ASL di appartenenza. Una volta effettuate tutte le visite, sempre alla Commissione Medica Locale si potrà ritirare il certificato di idoneità (o non idoneità) alla guida che rinnoverà la validità della patente da sei mesi ad un anno. Passato questo tempo il trasgressore sarà tenuto a ripetere le procedure di accertamento tossicologico e psichico per ottenere un periodo di validità della patente di guida superiore.

Articolo 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Divieti e procedure sono molto simili al precedente articolo, così come la sua applicazione e l’iter delle visite mediche. Elenchiamo alcune differenze e precisazioni.

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

I conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale o su saliva, prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze dell’ordine.

Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario oppure qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate per il prelievo di campioni di liquidi biologici.

Ricordando che tutte le strutture accreditate dalle ASL devono avere ambulatori idonei a svolgere questi accertamenti, numerose segnalazioni ci arrivano in continuazione sulla lentezza dello svolgimento delle pratiche, sui tempi di attesa molto lunghi e sulle tariffe, molto dissimili tra loro.

Per gli utenti residenti a Roma e provincia è possibile effettuare la Visita Psichiatrica e i Test Psicodiagnostici anche presso i Centri di Mens Sana. Per prenotazioni e informazioni: 06 8339 0682