posto_di_bloccoGli articoli 186 (Guida in stato d’ebrezza) e 187 (Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) del Codice della Strada, prevedono la sospensione della patente di guida. Le ultime modifiche del codice, approvate nel Luglio del 2010 hanno ulteriormente complicato le cose, introducendo diverse soglie, sanzioni e il tasso alcolico zero per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di tre anni. I punti della patente decurtati sono 10 per un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,50 g/l, 12 punti per tassi superiori.

Il reato di guida in stato di ebbrezza il D.lg. 285/92 (Codice della Strada) prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Il giudice al momento della condanna indica anche la durata della sospensione della patente, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Codice della Strada (art. 186 e 187), ossia :
a) da 3 a 6 mesi, se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
b) da 6 mesi ad 1 anno, se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l.
c) da 1 a 2 anni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l oppure se è accertata la positività a sostanze stupefacenti. La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
d)da 15 giorni a 3 mesi, se dal fatto derivi una lesione personale colposa lieve
e) fino a 2 anni, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima.
f) fino a 4 anni, nel caso di omicidio colposo. Se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica oltre 1,5 g/l, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista la revoca della patente. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (cd. patteggiamento)
g) da 6 mesi a 2 anni nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti della Polizia Stradale. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è prevista la revoca della patente di guida.

Il possesso di sostanze stupefacenti, anche se non si è alla guida di un veicolo, comporta la sospensione della patente da un mese ad un anno.

Per riottenere la patente è necessario recarsi presso una Commissione Medica Locale – Sezione Patenti Speciali, di una ASL. Non esiste un vincolo territoriale. A Roma, ad esempio, è possibile recarsi in qualsiasi Commissione Medica Locale (Lungotevere della Vittoria – quartiere Della Vittoria, Via San Benedetto del Tronto – zona San Basilio, Via Marotta – zona Laurentina, Colleferro).

Il compito della Commissione è reidigere il Certificato medico d’idoneità alla guida, che autorizzerà la Motorizzazione al rinnovo della patente sospesa. Il primo rinnovo, di norma, sarà per un anno, il secondo per tre anni, il terzo per cinque anni. Il giudizio della commissione è condizionato all’esito degli accertamenti medici e tossicologici richiesti (verrà consegnata tutta la documentazione al primo appuntamento), che consistono in:

  • Visita psichiatrica con o senza test psicodiagnostici
  • Prelievo ematico per esame emocromocitometrico e dosaggio di alcolemia, CDT, GOT, GPT, GGT,
  • Esame delle urine per la determinazione di: Alcool, Oppiacei, Cannabinoidi, Barbiturici, Benzodiazepine, Metadone, Cocaina, MDMA, Anfetamine

Il costo degli accertamenti, per legge, è a totale carico dei richiedenti, anche per le persone con esenzioni totali dai ticket sanitari.

Per le Commissioni Mediche Locali di Roma e Provincia, la Visita Psichiatrica (con o senza test psicodiagnostici) può essere effettuata anche presso di noi. E’ possibile quindi prenotare ed effettuare la visita presso i centri di Mens Sana in breve tempo e a costi contenuti.