Questo servizio si occupa dell’assistenza legale e amministrativa per le persone affette da disturbi psichici e per i loro familiari. La nostra consulenza, a cura di Psichiatri e Psicologi dell’Associazione, comprende le diverse necessità di tutela personale e patrimoniale connesse alla salute mentale.
Aiutiamo genitori per l’affidamento dei figli e per la nomina di amministratori di sostegno a persone con disturbi mentali. Ci occupiamo della tutela legale delle persone con consulenze tecniche psichiatriche e psicologiche, per adulti e minori. Siamo attivi anche nella tutela dei lavoratori vittime di mobbing.

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Le persone affette da malattie psichiatriche, o da alterazioni psichiche transitorie, si trovano ancora oggi ad essere oggetto di ingiustizie, di truffe e di veri e propri soprusi compiuti da altri cittadini o da istituzioni private e pubbliche. E’ spesso difficile trovare un’assistenza legale per ottenere giustizia.

La persona affetta da malattie mentali conserva tutti i diritti personali e giuridici e le proprie responsabilità civili, nonchè la propria dignità. Solo in occasioni particolari, con la certificazione di uno specialista, un giudice tutelare può disporre delle limitazioni a questi diritti. Stiamo parlando della nomina di un ammnistratore di sostegno o di un trattamento sanitario obbligatorio, oppure di una reclusione presso una REMS (ex OPG) se è stato commesso un crimine.
Purtroppo, la nostra esperienza in campo pubblico e privato, ci ha fatto conoscere veri e propri episodi di violenza verso persone il cui unico difetto era quello di essere affette da una malattia mentale.
Faremo un elenco, non esaustivo, delle situazioni in cui medici, familiari, estranei, forze dell’ordine e magistrati utilizzano il loro potere contro e non a tutela di una persona in difficoltà.

  • Il Trattamento sanitario obbligatorio viene disposto talvolta per costringere persone a ricoverarsi contro una volontà differente liberamente espressa, più a tutela di medici che non vogliono prendersi le proprie responsabilità. Spesso viene usato come minaccia o come punizione, quando associato alla contenzione fisica.
  • La nomina di un amministratore di sostegno è disposta da un Giudice tutelare, spesso sulla base di un certficato medico in cui genericamente un sanitario, non sempre uno psichiatra, descrive una situazione di incapacità a provvedere ai propri bisogni, presumibilmente a causa di disturbi psichici. Sono tanti i casi in cui l’amministratore di sostegno non gestisce in modo onesto le finanze e le proprietà della persona malata.
  • Le persone detenute conservano il diritto ad essere curate, anche da malattie psichiatriche. Spesso così non avviene e il detenuto, invece di essere trasferito in strutture idonee come le comunità terapeutiche, viene lasciato dietro le sbarre o, ancora peggio, recluso in una REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) che hanno sostituito i vecchi OPG (Ospedali psichiatrici giudiziari).
  • Stati transitori di alterazione dello stato di coscienza, per una crisi acuta di un disturbo psichico ma anche per altre condizioni mediche o traumatiche, riducono o annientano la capacità di intendere e volere di una persona. Si avvicinano persone senza scrupoli a volte, che estorcono firme su procure, atti o altro, con dannose conseguenze alla ripresa della coscienza del malato (il caso che abbiamo aiutato assieme a “Le Iene” ne è un esempio).

Il Servizio di Tutela Legale di Mens Sana, in collaborazione con l’Associazione EmerLaws, nasce per aiutare le persone con disturbi psichici che sono state vittime di truffe o ingiustizie.

I nostri professionisti psichiatri e avvocati vi accompagneranno in tutto il percorso, dall’esame della certificazione medica e degli atti giuridici, alla redazione di una relazione psichiatrica con valenza medico legale, fino alle pratiche legali per riottenere ciò che si è perso, materialmente e moralmente.

Per maggiori informazioni o semplicemente per un consiglio potete inviare una email a info@mens-sana.biz.
Per fissare un appuntamento potete telefonare allo 06 8339 0682.

posto_di_bloccoGli articoli 186 (Guida in stato d’ebrezza) e 187 (Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) del Codice della Strada, prevedono la sospensione della patente di guida. Le ultime modifiche del codice, approvate nel Luglio del 2010 hanno ulteriormente complicato le cose, introducendo diverse soglie, sanzioni e il tasso alcolico zero per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di tre anni. I punti della patente decurtati sono 10 per un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,50 g/l, 12 punti per tassi superiori.

Il reato di guida in stato di ebbrezza il D.lg. 285/92 (Codice della Strada) prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Il giudice al momento della condanna indica anche la durata della sospensione della patente, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Codice della Strada (art. 186 e 187), ossia :
a) da 3 a 6 mesi, se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
b) da 6 mesi ad 1 anno, se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l.
c) da 1 a 2 anni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l oppure se è accertata la positività a sostanze stupefacenti. La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
d)da 15 giorni a 3 mesi, se dal fatto derivi una lesione personale colposa lieve
e) fino a 2 anni, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima.
f) fino a 4 anni, nel caso di omicidio colposo. Se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica oltre 1,5 g/l, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista la revoca della patente. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (cd. patteggiamento)
g) da 6 mesi a 2 anni nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti della Polizia Stradale. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è prevista la revoca della patente di guida.

Il possesso di sostanze stupefacenti, anche se non si è alla guida di un veicolo, comporta la sospensione della patente da un mese ad un anno.

Per riottenere la patente è necessario recarsi presso una Commissione Medica Locale – Sezione Patenti Speciali, di una ASL. Non esiste un vincolo territoriale. A Roma, ad esempio, è possibile recarsi in qualsiasi Commissione Medica Locale (Lungotevere della Vittoria – quartiere Della Vittoria, Via San Benedetto del Tronto – zona San Basilio, Via Marotta – zona Laurentina, Colleferro).

Il compito della Commissione è reidigere il Certificato medico d’idoneità alla guida, che autorizzerà la Motorizzazione al rinnovo della patente sospesa. Il primo rinnovo, di norma, sarà per un anno, il secondo per tre anni, il terzo per cinque anni. Il giudizio della commissione è condizionato all’esito degli accertamenti medici e tossicologici richiesti (verrà consegnata tutta la documentazione al primo appuntamento), che consistono in:

  • Visita psichiatrica con o senza test psicodiagnostici
  • Prelievo ematico per esame emocromocitometrico e dosaggio di alcolemia, CDT, GOT, GPT, GGT,
  • Esame delle urine per la determinazione di: Alcool, Oppiacei, Cannabinoidi, Barbiturici, Benzodiazepine, Metadone, Cocaina, MDMA, Anfetamine

Il costo degli accertamenti, per legge, è a totale carico dei richiedenti, anche per le persone con esenzioni totali dai ticket sanitari.

Per le Commissioni Mediche Locali di Roma e Provincia, la Visita Psichiatrica (con o senza test psicodiagnostici) può essere effettuata anche presso di noi. E’ possibile quindi prenotare ed effettuare la visita presso i centri di Mens Sana in breve tempo e a costi contenuti.

sostegnoL’amministratore di sostegno è una figura pensata per quelle persone che, a causa di un’infermità o di un deficit fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani con disturbi congnitivi, i disabili, le persone affette da patologie psichiatriche, comprese le dipendenze, le persone detenute e i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che un giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.  Il ricorso può essere proposto:

dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
dal coniuge
dalla persona stabilmente convivente
dai parenti entro il quarto grado
dagli affini entro il secondo grado
dal tutore o curatore
dal pubblico ministero

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, pubblici o privati, direttamente impegnati nell’assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, possono proporre al giudice tutelare il ricorso o fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato. Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno si presenta al giudice tutelare presso il tribunale del luogo in cui la persona che non può provvedere ai propri interessi ha la residenza o il domicilio, attraverso un modulo da compilare da rititare in tribunale. L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:

delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
dei limiti delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di  vita del beneficiario

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene sempre con l’obiettivo esclusivo della cura e degli interessi della persona del beneficiario

Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

il coniuge che non sia separato legalmente
la persona stabilmente convivente
il padre, la madre
il figlio
il fratello o la sorella
il parente entro il quarto grado
il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

L’amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o quando essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

L’amministratore di sostegno non percepisce un compenso per l’incarico: ottiene un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata.

Normativa di riferimento: Legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Il nostro servizio di Assistenza legale segue pazienti e familiari nell’assegnazione dell’Amministratore di Sostegno.

Per maggiori informazioni o semplicemente per un consiglio potete inviare una email a info@mens-sana.biz.
Per fissare un primo incontro potete telefonare allo 06 8339 0682.

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Cosa fa lo Psichiatra Forense

Gli psichiatri forensi lavorano con il giudice o il magistrato per valutare la competenza e la capacità di un individuo di poter assistere e prendere parte ad un processo giuridico, quando questo sia affetto da disturbo mentale che possa comprometterne le capacità di comprensione e di azione, nonché per aggiungere eventuali raccomandazioni sulla sentenza finale.  Tra gli aspetti trattati da questo settore disciplinare vi sono:

La responsabilità professionale dello psichiatra, come il rischio di denuncia per sequestro di persona per TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) non opportunamente e legittimamente prescritto o quello di denuncia di omissione di soccorso per un ricovero non effettuato, perché non ritenuto indispensabile dallo psichiatra, cui seguono atti auto- o etero-aggressivi.
Le attività connesse alle richieste del giudice o del difensore di un perizia psichiatrica dell’imputato, che serve  per valutare l’imputabilità, ovvero la capacità di comprendere e sostenere l’evento processuale, ed anche se, al momento in cui il fatto è stato commesso, il reo fosse in tale stato patologico mentale da diminuire totalmente o grandemente la sua capacità di intendere e di volere.

Gli psichiatri forensi hanno il compito di valutare una per­sona e raccogliere informazioni per la parte per cui stan­no lavorando. Testimoniano o forniscono la propria valutazione professionale secondo il ruolo di testimo­ne esperto (o perito).

Il più comune ruolo di uno psichiatra nel corso di un pro­cesso è dunque quello di perito. È di solito una delle parti a richiedere allo psichiatra di svolgere l’ufficio di perito; è raro che i medici abbiano il ruolo di periti indipendenti che riferiscono direttamente al tribunale. Spesso ciascuna delle parti ingaggia un perito.
Valutazioni su mandato del tribunale sono definite consulenze tecniche d’ufficio (CTU); valutazioni su mandato di una delle parti in causa vengono definite consulenze tecniche di parte (CTP).

Perizia e responsabilità penale

Nell’ambito di un procedimento penale il giudice può, nel dubbio di una eventuale psicopatologia dell’imputato, chiedere l’ausilio di un perito psichiatra che deve esprimere la propria opinione professionale circa la capacità di intendere e di volere dello stesso. In caso negativo il reo, anche se confesso, non è più imputabile: è questa la perizia psichiatrica nell’ambito di un procedimento penale.

La perizia psichiatrica in tale ambito è inerente il concetto di responsabilità penale. Secondo tale concetto, che attiene la capacità di discernimento e di libera autodeterminazione, l’autore di un reato non può essere punito se incapace di “rispondere” dei suoi atti.
“Nessuno può essere punito per un’azione preveduta dalla legge come reato se non l’ha commesso con coscienza e con volontà … “. Secondo questa norma, la responsabilità penale dell’autore di un reato, s’identifica con il possesso della capacità di coscienza e volontà.
L’imputabilità è definita come la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La capacità di intendere è l’attitudine del soggetto a conoscere la realtà esterna, ciò che si svolge intorno a lui e di cogliere il valore sociale positivo o negativo dei suoi atti; essa presuppone la capacità psichica di comprendere o discernere le proprie azioni od omissioni ed i motivi della propria condotta.

Si è molto discusso, specie da parte degli psichiatri forensi, sulla normativa che prevede il riconoscimento di un’infermità che escluda o limiti grandemente la capacità di intendere o di volere al momento del reato.

Il concetto di infermità, oggi che ha perduto il legame che aveva in passato con il termine follia, è divenuto vago e indeterminato ed ha perduto per la psichiatria ogni valore da quando si è scoperto, si è preso coscienza, che il disturbo mentale non è solo malattia, ma è un’entità complessa, non definibile, in ordine alla quale vi sono poche certezze circa l’eziologia e che in definitiva è la risultante di una condizione sistemica nella quale concorrono il patrimonio genico, la costituzione, le vicende di vita, gli stress, il tipo d’ambiente, l’individuale plasticità dell’encefalo, i meccanismi psicodinamici, la peculiare modalità di reagire, di opporsi, di difendersi.

Oggi non esiste più la malattia mentale nel senso classico del termine e nessuno psichiatra potrebbe onestamente darne una definizione; oggi esiste una visione multifattoriale integrata della malattia mentale.

Il procedimento della perizia dipende dunque in misura notevole dalla posizione del perito psichiatra in ordine alle teorie della personalità, soprattutto se il metodo adottato non è induttivo con raccolta e valutazione dei dati, ma deduttivo, dove i dati vengono riguardati a partire da una teoria generale. I risultati delle perizie, per il loro carattere empirico, vengono quindi quasi sempre offerti come dichiarazioni di probabilità.

Mens Sana offre un servizio di Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense accessibile a tutti e di elevata qualità, attraverso i suoi collaboratori esperti nelle scienze forensi.

Per maggiori informazioni è possibile mandare una email a info@mens-sana.biz.

psicologia giuridicaLa Psicologia Giuridica è una delle aree più esposte della psicologia degli ultimi anni, il cui raggio d’azione all’interno della giustizia si sta sempre più ampliando.
Disciplina complessa, frutto dell’interazione tra la psicologia ed il diritto è stata definita da De Leo (1995) una disciplina applicativa di taglio psico-sociale, che fa proprie competenze della psicologia clinica, della psicologia dell’età evolutiva e della famiglia, della psicologia dei gruppi e delle organizzazioni, nonché della psicologia cognitiva; una disciplina insomma in continua evoluzione sia in termini di competenze che relativamente all’oggetto a cui viene applicata.

Che ruolo svolge lo Psicologo Giuridico e che applicazioni trovano nella pratica le sue competenze?

Lo Psicologo Giuridico utilizza gli strumenti diagnostici e di intervento propri della psicologia,  applicandoli però a questioni inerenti il diritto; per buona norma è uno psicologo specializzato, che ha seguito cioè un percorso formativo specifico in Psicologia Giuridica, che gli consenta non solo di conoscere le leggi, ma anche di adattare al meglio i propri modelli interpretativi ed operativi al contesto giuridico, all’interno del quale anche le attività psicologiche più tradizionali, quali la diagnosi, assumono un carattere del tutto peculiare.
All’interno del sistema della giustizia lo psicologo può essere chiamato come esperto in diversi ambiti: nel penale, nel civile, nel minorile e, per particolari circostanze, anche nell’amministrativo e nell’ecclesiastico; chiaramente le funzioni, ed i ruoli che assume, cambiano a seconda del settore in cui si trova a dover operare.
La richiesta di consulenze tecniche in ambito civile riguarda prevalentemente questioni di diritto di famiglia e di diritto del lavoro: lo psicologo è per lo più chiamato ad offrire le sue competenze in relazione all’affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio, ad affidamenti extrafamiliari, a valutazioni dell’idoneità genitoriale, ma anche relativamente a questioni inerenti il risarcimento di danno psichico ed esistenziale ed a situazioni in cui si richiede la riattribuzione chirurgica del sesso.

Per quanto concerne l’ambito penale invece, il lavoro dello psicologo giuridico è per lo più inerente la valutazione della capacità di intendere e di volere del soggetto in questione e quindi l’imputabilità, la pericolosità sociale, la capacità di rendere testimonianza e l’attendibilità della stessa. Un intervento di questo tipo può essere richiesto anche in ambito penale minorile, nei casi di maltrattamento ed abuso ad esempio; sempre per i minori  può essere poi richiesta una consulenza in una prospettiva futura, con l’obiettivo di valutare  le misure penali più adeguate da prendere, il reinserimento del minore in società o eventuali interventi preventivi.

I diversi “nomi” ed i diversi ruoli dello psicologo forense

Il Giudice può richiedere l’ausilio di un esperto, le cui conclusioni lo aiutino nel prendere una decisione, quando ritenga essenziale lo svolgersi di indagini condotte da una persona con specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c., art. 220 c.p.p.).
Mentre in ambito penale ciascuna parte ha facoltà di nominare un proprio consulente tecnico anche nel caso in cui il giudice non abbia disposto una perizia, in ambito civile le parti possono nominare un consulente solo dopo che il Giudice ha nominato il proprio, ed entro dei termini fissati dal Giudice stesso.
Se lo psicologo forense viene nominato dal giudice è indicato come “Perito” in ambito penale e come “Consulente Tecnico d’Ufficio” in ambito civile; se l’esperto è nominato invece dal privato cittadino viene indicato come “Consulente Tecnico di Parte” sia nel civile che nel penale.

La consulenza tecnica di parte

Le parti hanno il diritto di farsi assistere da propri consulenti, che hanno la facoltà di partecipare a tutte le operazioni di consulenza e di prendere visione di tutta la documentazione agli atti.
Il Consulente Tecnico di Parte svolge diverse ed importanti funzioni:

  • Verifica la correttezza dell’operato del consulente d’ufficio;
  • Suggerisce, indica e richiede al consulente d’ufficio le azioni da intraprendere, le operazioni da svolgere e le eventuali aree da sottoporre ad indagine;
  • Tramite il legale della propria parte, può manifestare al giudice il proprio dissenso circa eventuali anomalie nello svolgimento delle operazioni;
  • Assiste la parte affinchè trovi il modo migliore per fornire al CTU gli elementi necessari a meglio comprendere la vicenda;
  • Sottopone al CTU le proprie richieste prima della conclusione delle operazioni di consulenza affinchè costui ne tenga conto nella stesura della sua relazione per il giudice;
  • Formula eventuali controdeduzioni alla relazione redatta dal CTU.

Mens Sana, avvalendosi di professionisti esperti e qualificati e in collaborazione con l’Associazione EmerLaws offre un servizio di Consulenza Tecnica di Parte, Psichiatrica e Psicologica, in ambito civile e penale.

Ambito Civile

– Valutazione dell’idoneità genitoriale in caso di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di affidamento, conflitti e problematiche familiari;
– Mediazione familiare;
– Valutazione del Danno Biologico di natura psichica e del danno esistenziale in conseguenza di un trauma subito (es. sinistro stradale, diffamazione ecc.)
– Valutazione dell’idoneità all’adozione e all’affido;
– Valutazione di motivazione e aspettative nei casi di riattribuzione chirurgica del sesso;
– Valutazione della capacità di redigere testamento;

Ambito Penale

– Valutazione dell’imputabilità;
– Valutazione della capacità di Intendere e/o di Volere (di adulto e minore)
– Valutazione della Pericolosità Sociale e delle Misure di Sicurezza;
– Valutazione della Capacità Processuale;
– Valutazione delle condizioni psichiche dell’indagato/imputato o condannato;
– Valutazione della Compatibilità con le misure cautelari.

Per maggiori informazioni sul Servizio di Psicologia e Psichiatria Giuridica offerto da Mens Sana o per sottoporre il proprio caso ai nostri esperti è possibile mandare una email a info@mens-sana.biz.